Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: stangata per Koné del Frosinone | OneFootball

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·25 febbraio 2025

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: stangata per Koné del Frosinone

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Archiviata l’ottava giornata di ritorno, il Giudice Sportivo ha emesso i consueti provvedimenti. Stangata per Koné del Frosinone. Tanti gli squalificati in vista del prossimo turno.

Questo il comunicato:


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a) SOCIETA’Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Cosenza, Frosinone, Mantova, Pisa, Reggiana, Salernitana, Sampdoria e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi,fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

deliberasalvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.


Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sette petardi e sette fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 3° del primo tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio della gara.Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere, suoi sostenitori, al termine della gara, intonato un coro irridente nei confronti dell’Arbitro.

b) CALCIATORICALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

KONE Ben Lhassine (Frosinone): per avere, al 49° del secondo tempo, colpito con un pugno il volto di un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CANDELLONE Leonardo (Juve Stabia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

DI CHIARA Gian Luca (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

LAPADULA Gianluca (Spezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

QUAGLIATA Giacomo (Catanzaro): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARBIERI Tommaso (Cremonese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

BRUNORI Matteo Luigi (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

CAPORALE Alessandro (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASTAGNETTI Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CICCONI Manuel (Carrarese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MONTERISI Ilario (Frosinone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

OBARETIN Nosa Edward (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RICCIO Alessandro Pio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SIBILLI Giuseppe (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

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